Locazioni turistiche: a Milano dal 1° gennaio 2020 una distinzione normativa che farà scuola

Dal 1° gennaio le locazioni a uso turistico avranno nuova dignità per il comune di Milano che sul proprio sito web ha inserito una distinzione chiara tra queste ultime e le case vacanza chiarendo una volta per tutte che per locazioni turistiche si intende l’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni)  ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile.

La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di  Case e Appartamenti per Vacanze – CAV e può essere svolta: in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale. Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e  devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Questa definizione comporta che dal 1° gennaio 2020, a Milano, per comunicare l’avvio (o la cessazione) dell’attività relativa alla concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche occorre presentare per via telematica al SUAP, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione, completa delle autodichiarazioni e della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita.Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.

Spiega il comune di Milano che gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

• dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;

• comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Non trattandosi di strutture ricettive, invece, non sono previsti:

• l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
• l’obbligo di comunicare i prezzi;
• la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
• un periodo di chiusura obbligatorio

Dato che il SUAP si dichiara non competente sull’argomento, un altro punto da chiarire è che la definizione di locazione turistica come di attività diversa da una struttura ricettiva non esime dalla riscossione dell’imposta di soggiorno: questo perché, se non bastasse la Legge Regionale Lombarda n. 27/2015, che già non distingue fra case per vacanze e locazioni turistiche, a questa poi si sono aggiunti il DL 50/2017, convertito con la L. 96/2017, e il DL 34/2019 (così detto Decreto Crescita) che sanciscono l’obbligatorietà di agire da sostituto d’imposta.

In aggiunta, trattandosi di locazioni e non di servizi ricettivi viene esclusa per natura stessa del rapporto giuridico la possibilità di fornire servizi aggiuntivi di tipo alberghiero o extra alberghiero.

Per finire queste nuove norme permetteranno anche di riclassificare come Locazioni turistiche attività precedentemente classificate come case vacanza, a patto di osservare tutte le norme predette: Regione Lombardia, con l’approvazione del D.d.u.o. n. 17869 del 06 dicembre 2019 ha infatti approvato il modello ufficiale contenente lo schema per ottenere la “riclassificazione” in Locazione Turistica delle attività avviate in precedenza come CAV dove viene previsto che:

• le istanze di riclassificazione potranno essere presentate al Suap comunale sempre tramite la piattaforma telematica “Impresainungiorno.gov.it” a partire dal 13 gennaio 2020 e non oltre il 30 aprile 2020;

• l’istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), che rimarrà invariato;

• coloro che non avranno presentato istanza di riclassificazione approfittando del periodo transitorio con scadenza 30 aprile 2020, dovranno presentare una nuova comunicazione al SUAP per l’avvio dell’attività di Locazione Turistica, comunicando contestualmente la cessazione e chiusura dell’attività di CAV.